Liberi di..... Associazione di Promozione Sociale

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Statuto
2020
17 nov
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STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

LIBERI DI…


Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LIBERI DI…”
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale

L’Associazione ha sede attualmente in via Tito Schipa n. 67 nel comune di Carovigno (BR)
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. 

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’associazione Liberi di… APS è costituita per rendere possibile lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività previste dall'oggetto sociale del presente statuto che risultano coerenti con quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri   associati.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente. 
La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative.

Art. 2 – Oggetto sociale

L’Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

L’Associazione nasce dall'esigenza di dare vita ad iniziative finalizzate a creare una rinnovata coscienza civica e morale, riavvicinare i cittadini, soprattutto le nuove generazioni, ad un cordiale e semplice vivere sociale da cui scaturiscano attività di buon governo della cittadinanza.

L'Associazione considera i valori etici e morali, la Trasparenza, il perseguimento della Legalità, la tutela dell'Ambiente e del patrimonio storico-culturale quali valori irrinunciabili.

Lo scopo dell'Associazione, sulla base del principio di sussidiarietà, è quello di sostenere la partecipazione attiva della cittadinanza, favorendo l'aggregazione e il confronto finalizzato a una migliore organizzazione e coesione sociale. 
L'associazione si rivolge a tutti coloro che operano nel sociale, nel volontariato e nella difesa dei diritti umani, per il rispetto di ogni etnia, religione e ceto sociale, in difesa delle libertà individuali e collettive, nella ricerca di un modello di sviluppo socialmente ed economicamente equo ispirandosi ai principi di democrazia, libertà, solidarietà e integrazione sociale

Nello specifico intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attività di interesse   generale:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’associazione intende perseguire il concreto raggiungimento delle finalità statutarie attraverso:

1. la partecipazione attiva della cittadinanza, sostenendo e favorendo l'aggregazione e il confronto finalizzato a una migliore organizzazione e coesione sociale;

2. la promozione del rispetto di ogni etnia, religione e ceto sociale, in difesa delle libertà individuali e collettive, nella ricerca di un modello di sviluppo socialmente ed economicamente equo ispirandosi ai principi di democrazia, libertà, solidarietà e integrazione sociale;

3. la divulgazione di idee, proposte e progetti attraverso convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, ricerche ed ogni altra iniziativa volta a promuovere il confronto su tematiche d'interesse comune e di responsabilità condivise;

4. la raccolta, lo studio, l’elaborazione di istanze, affini agli obiettivi dell'Associazione, provenienti dal territorio e supportarle nelle sedi opportune;

5. attività socio-educative-assistenziali;

6. interventi rivolti all'integrazione sociale;

7. la promozione di progetti educativi e socio-ricreativi;

8. la partecipazione alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale di una comunità, in cui ciascuna Persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze;

9. lo sviluppo sostenibile delle risorse presenti sul territorio attraverso sistemi organici e di rete orientati alla valorizzazione e alla difesa del territorio e dell'ambiente;

10. la promozione nella comunità locale, di una gestione politica ed amministrativa che sia rivolta alla tutela della centralità e dignità della persona, dei valori di libertà, giustizia, solidarietà e del valore sociale della famiglia;

11. la promozione di un modello politico-amministrativo che, riscoprendo il suo naturale ruolo di servizio, stimoli e tuteli l'iniziativa individuale e collettiva dei Cittadini;

12. la promozione di principi di solidarietà e di rispetto delle diversità;

13. la promozione di attività di sensibilizzazione all'educazione civica;

14. la promozione e la verifica della qualità e dell'efficacia dei servizi pubblici locali e del territorio;

15. la promozione di referendum, petizioni popolari e la nascita di comitati cittadini su tematiche di interesse locale;

16. attività culturali e sportive con l'organizzazione e gestione di eventi, promuovendo le attività editoriali, di formazione, ecc.

L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6   del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività mediante attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 3 – Associati

Sono associati persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'Associazione, approvano e rispettano lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell’Associazione, versano la relativa quota sociale e vengono accettati come tali dal Consiglio   Direttivo.

L’ammissione di un nuovo associato è decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Sono espressamente escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli   associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli   interessati.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. 

La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione della stessa.

E' esclusa la partecipazione temporanea all'associazione.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi    dell’Associazione.


Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione;
votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente dell’Associazione. Nei successivi dieci giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell’associazione.

Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
partecipare alle assemblee;
partecipare attivamente alle iniziative dell'Associazione;
versare la quota sociale entro il 31 gennaio;

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. È obbligo di tutti gli associati la puntuale corresponsione del contributo annuo.


Art. 5 – Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. 

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017

È previsto il rimborso soltanto delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.


Art. 6 – Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.


Art. 7 – Recesso ed esclusione degli associati

Chiunque rivesta una carica politica e/o amministrativa, non può far parte dell'Associazione.

La qualità di associato si perde:
a) per morte; 
b) per morosità nel pagamento della quota associativa; 
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; 
d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Perdono la qualità di associato coloro che decidano di accettare una candidatura per il conferimento di un incarico politico e/o amministrativo. 
Dovranno preventivamente rassegnare   le   proprie   irrevocabili   dimissioni   da   membro dell'associazione presentandole nelle mani del Presidente; questi le sottoporrà alla presa d'atto del consiglio direttivo in una seduta da tenersi immediatamente dopo la presentazione.

La perdita della qualità di associato è deliberata dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

La qualità di associato non è trasmissibile. Le quote associative non sono rivalutatili, né restituibili, né trasmissibili.
La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 


Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei Soci 
Il Consiglio Direttivo 
Il Presidente
L’Organo di controllo (eventuale)
L’Organo di revisione (eventuale) 

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.


Art. 9 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha diritto a un voto.

L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o da chi ne fa le veci che la convoca:
almeno una volta all'anno; 
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto inviato a domicilio, o tramite posta elettronica agli associati, o con manifesto affisso nella sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Ogni associato, può farsi portatore sino ad un massimo di una delega, la quale dovrà essere autenticata dal Presidente o dal Vice Presidente.
Per poter partecipare ai lavori dell'Assemblea, l’associato dovrà essere in regola con le quote sociali o aver versato la quota sociale per l'anno in corso almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal   Segretario.

L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
eleggere e revocare il Presidente;
eleggere  e revocare i componenti degli organi  sociali;
nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approvare il bilancio
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro  confronti;
approvare l’eventuale regolamento dei lavori   assembleari;
deliberare sull'esclusione degli associati;
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Possono candidarsi alle cariche sociali tutti gli associati iscritti da almeno 12 mesi all'associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel registro soci da almeno tre mesi hanno diritto di eleggere.


Art. 10 – Assemblea straordinaria

Le convocazioni dell’Assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello   statuto;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la metà degli aventi diritto intervenuti o in proprio o a mezzo delega.

Le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto sono valide se sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 a 15, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi   il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio direttivo per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese.


Art. 12 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio   direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno 4 volte l’anno. Gli avvisi di convocazione sono inviati ai consiglieri a mezzo e-mail o con altri mezzi telematici, almeno 5 giorni prima delle riunioni e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Art. 13 – Compiti del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione, l’attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi   dell’associazione.
Al Consiglio direttivo spetta inoltre:

nominare il Segretario;
nominare il Tesoriere;
amministrare le risorse economiche dell’associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al  riguardo;
predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio d’esercizio e se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione   dell’Assemblea;
predisporre e approvare, al fine di un’ordinata programmazione delle attività, un bilancio preventivo entro la fine dell’anno  solare;
redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento   dell’associazione;
indire convegni, incontri di studio, seminari ed   altro;
valutare i progetti, l’attività e i servizi in cui è impegnata   l’associazione;
deliberare in merito ad ogni atto relativo all'amministrazione ordinaria e straordinaria  dell’associazione;
decidere sull'ammissione e l’esclusione o la decadenza dei   soci;
deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad associati dei propri soci.
decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare.


Art. 14 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente nomina il vice Presidente.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; cura i    rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare   sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; effettuare incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi   a dipendenti e collaboratori.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.   

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.


Art. 15 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.


Art. 16 – Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.


Art. 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo


Art. 18 – Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.


Art. 19 – Revisione Legale dei Conti

L’Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.


Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite   da:

quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore:;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione rappresentano un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.


Art. 21 – Scritture contabili e bilancio

L’Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

il libro degli associati o  aderenti tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto  pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’eventuale organo di controllo, e di eventuali altri organi   sociali, tenuto a cura dell’organo di riferimento;

Inoltre per il perseguimento delle attività di interesse generale l’Associazione dovrà dotarsi del Registro dei Volontari dove iscrivere i volontari (associati e non) che svolgono attività in forma non occasionale.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell’associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta. 

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.


Art. 22 – Devoluzione del patrimonio in caso di   scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.  117/2017.


Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.



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